Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL), il dipartimento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

          b) ex esposto ad amianto, il soggetto che ha interrotto il rapporto di lavoro con l'impresa nella quale esisteva il rischio di contaminazione da amianto e che ha lavorato amianto o materiali contenenti amianto per almeno dieci anni. Per i soggetti che anno subìto l'esposizione per periodi inferiori, ma a dosi elevate, è ammessa la facolta di fare richiesta allo SPSAL per il riconoscimento della condizione di ex esposto ad amianto. La presente definizione si applica esclusivamente ai fini della sorveglianza sanitaria;

          c) sorveglianza sanitaria, gli accertamenti sanitari effettuati con protocollo e periodicità previsti dagli articoli 157 e 160 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1987.